Assegno di mantenimento a rischio se vi è una convivenza stabile con un nuovo partner

Stabilità e continuità della convivenza possono essere presunte se le risorse economiche sono state messe in comune

Assegno di mantenimento a rischio se vi è una convivenza stabile con un nuovo partner

In materia di separazione personale, la formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto, ad opera del coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento, opera una rottura tra il preesistente tenore di vita, caratterizzante la pregressa fase di convivenza matrimoniale, ed il nuovo assetto fattuale e quindi può far venire definitivamente meno il diritto alla contribuzione periodica. Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 2538 del 3 febbraio 2025 della Cassazione), i quali aggiungono che il diritto all’assegno di mantenimento viene meno ove, durante lo stato di separazione, il coniuge avente diritto all’assegno instauri un rapporto di fatto con un nuovo partner e che tale rapporto si traduca in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita, connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio. E su questo fronte la stabilità e la continuità della convivenza possono essere presunte, salvo prova contraria, se le risorse economiche sono state messe in comune, mentre, ove difetti la coabitazione, la prova relativa all’assistenza morale e materiale tra i partner dovrà essere rigorosa. E le risultanze provenienti da altri giudici, anche se aventi finalità diverse, possono assumere rilevanza indiziaria in relazione ai fatti da accertare, ossia all’esistenza di una relazione consolidata per l’ex coniuge che percepisce l’assegno di mantenimento. Esemplare, a questo proposito, il riferimento, nella vicenda presa in esame dai giudici, alla testimonianza del figlio della coppia, testimonianza significativa, anche se resa in un altro giudizio, sulla convivenza attuale della madre col nuovo partner e valutabile, di per sé, come un indizio grave, preciso e concordante al fine di ritenere provata una stabile convivenza della nuova coppia e perciò idonea a consentire la revoca, richiesta dall’ex marito, dell’assegno di mantenimento.

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