Registrazione della conversazione tra due adulteri: condotta non giustificabile con la religione
L’interesse pubblico alla divulgazione di una notizia non può essere identificato con quello degli appartenenti di una comunità religiosa a conoscere comportamenti dei propri membri
Le rigidissime regole imposte dalla comunità religiosa non possono legittimare la violazione della riservatezza dei due fedeli che, contrariamente a quanto da loro predicato, intrattengono una relazione adulterina e tradiscono i rispettivi coniugi.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza numero 9222 del 10 marzo 2026 della Cassazione), i quali hanno censurato l’avvenuta registrazione della conversazione privata tra due amanti, respingendo la giustificazione poggiata su motivazioni religiose e chiarendo che l’interesse pubblico alla divulgazione di una notizia non può essere identificato con quello degli appartenenti di una comunità religiosa a conoscere comportamenti dei propri membri, sebbene contrari alle regole di condotta proprie della comunità stessa.
Scenario della vicenda è la Campania. Contesto specifico è quello della comunità dei ‘Testimoni di Geova’. Protagonisti in negativo sono una madre, i suoi figli e un amico – ovviamente tutti aderenti a quella fede –, i quali pensano bene di piazzare nella macchina della donna (ma dal marito di questa spesso utilizzata) un registratore vocale per prendere contezza, come poi avvenuto, di una conversazione privata tra il marito della donna e la sua amante.
Inevitabile lo strascico giudiziario, una volta venuta alla luce la registrazione fatta di nascosto e una volta diffusasi all’interno della comunità la notizia della relazione adulterina tra l’uomo e la donna.
Per i giudici di merito non ci sono dubbi: le persone sotto processo vanno reputate colpevoli di diffamazione e di detenzione e installazione abusiva di apparecchiatura atta ad intercettare una comunicazione.
Sulla stessa lunghezza d’onda, poi, anche i magistrati di Cassazione, i quali però pongono in dubbio la condanna per il reato di diffamazione, poiché gli ‘anziani’ della comunità religiosa non hanno voluto rivelare, avvalendosi della propria posizione di soggetti assimilabili a ministri di culto, da chi abbiano appreso la notizia della relazione adulterina, e, quindi, la circostanza che a diffonderla nella comunità siano state le persone sotto processo è rimasta affidata solo alle dichiarazioni della persona offesa, cioè l’amante dell’uomo, la quale, però, si è limitata a presupporre tale condotta, riferendo che nella comunità praticamente tutti erano a conoscenza della vicenda, cosa che, peraltro, non è in discussione.
Necessario, quindi, su questo fronte un approfondimento col nuovo processo d’Appello in merito alla prova della divulgazione della notizia all’interno della comunità dei ‘Testimoni di Geova’, oltre alla sua comunicazione al marito della persona offesa. In questa ottica sarà necessario tenere presente, precisano i giudici di Cassazione, che è necessario, ai fini della configurabilità del reato di diffamazione, che l’autore della frase lesiva dell’altrui reputazione comunichi con almeno due persone ovvero con una sola persona ma con modalità tali che detta notizia venga sicuramente a conoscenza di altri.
Ciò detto, però, è indiscutibile il reato concretizzatosi nella registrazione della conversazione tra i due amanti.
Su questo fronte, secondo la difesa, non vi era volontà di captare comunicazioni tra terzi bensì di accertare condotte personali dell’uomo e di farlo in un contesto familiare e privato. Difatti, per quanto concerne l’addebito di avere riferito a soggetti terzi la relazione extraconiugale, va considerato, sempre secondo la difesa, che la notizia, sebbene riservata, era vera ed era stata riferita in un contesto limitato e di interesse comunitario (ossia nell’ambito della comunità religiosa dei ‘Testimoni di Geova’), sicché è necessario un più attento bilanciamento tra il diritto di cronaca e il diritto all’onore.
In premessa, i magistrati di Cassazione ricordano che, Codice Penale alla mano, è punita la condotta commessa da chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti idonei intercettare, impedire od interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone. E tale reato anticipa la tutela della riservatezza e della libertà delle comunicazioni mediante l’incriminazione di fatti prodromici all’effettiva lesione del bene, punendo l’installazione di apparati o di strumenti, ovvero di semplici parti di essi, per intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni telefoniche, con la conseguenza che, ai fini della configurabilità del reato deve aversi riguardo alla sola attività di installazione e non a quella successiva dell’intercettazione o impedimento delle altrui comunicazioni, che rileva solo come fine della condotta, con la conseguenza che il reato si consuma anche se gli apparecchi installati, fuori dall’ipotesi di una loro inidoneità assoluta, non abbiano funzionato o non siano stati attivati.
Ragionando su un altro dettaglio, poi, va puntualizzato, secondo i giudici di Cassazione, che l’espressione “altre persone” fa riferimento a qualsiasi persona diversa da colui che ha operato l’installazione della apparecchiatura atta ad intercettare od impedire la comunicazione oppure la conversazione telegrafica o telefonica. Dunque, il delitto si concretizza ogniqualvolta la installazione della apparecchiatura idonea alla registrazione o alla presa di cognizione della conversazione sia diretta alla captazione di colloqui ai quali il soggetto non partecipi.
Tornando alla vicenda oggetto del processo, quindi, pacifica l’installazione sulla vettura utilizzata dall’uomo del dispositivo volto a registrare le conversazioni, a nulla rileva che siano state captate le comunicazioni tra i due soggetti che si trovavano nella vettura, dato che il Codice Penale, laddove fa riferimento alla captazione di comunicazioni, contempla anche quelle tra presenti.
Peraltro, è pacifica, come detto, la condotta consistente nell’installazione del dispositivo, condotta che, in ragione dell’anticipazione penale della tutela della riservatezza contemplata dalla norma, comporta che il delitto si sarebbe consumato finanche nell’ipotesi di mancata captazione di una qualsivoglia comunicazione, sottolineano i giudici di Cassazione.
Poi, posto che l’espressione “altra persona” si riferisce a qualsiasi soggetto diverso da colui il quale installa il dispositivo, non assume rilievo la circostanza che l’apparecchio fosse stato posto all’interno della vettura per accertare fatti riferibili all’uomo in un contesto privato, atteso che non si può attribuire alcuna valenza scriminante al rapporto di parentela, che non consente una violazione del diritto alla riservatezza e all’intimità, precisano i giudici di Cassazione. Non a caso, già in passato si è chiarito che per la concretezza del delitto non assume valenza scriminante il fatto che le intercettazioni siano operate dal titolare dell’utenza in danno del coniuge, in quanto i doveri di solidarietà derivanti dal matrimonio non sono incompatibili con il diritto alla riservatezza di ciascuno dei coniugi, ma ne presuppongono anzi l’esistenza, dal momento che la solidarietà si realizza solo tra persone che si riconoscono piena e pari dignità e ciò vale anche nel caso di infedeltà del coniuge, poiché la violazione dei doveri di solidarietà coniugale non è sanzionata dalla perdita del diritto alla riservatezza.
Ampliando l’orizzonte, poi, nella vicenda manca un diritto di cronaca, checché ne dica la difesa, e quindi è assoluta la tutela del diritto alla riservatezza dei soggetti cui si riferiscono le notizie oggetto di divulgazione, spiegano i magistrati di Cassazione, i quali, per fare chiarezza, aggiungono che, come emerge dai fatti, non vi è alcun diritto di cronaca da bilanciare con quello alla reputazione delle vittime, perché l’interesse pubblico alla divulgazione di una notizia non può essere identificato con quello degli appartenenti di una comunità religiosa a conoscere comportamenti dei propri membri che, sebbene contrari alle regole di condotta proprie della comunità stessa, non costituiscono, per l’ordinamento dello Stato, fatti di reato o fatti illeciti, bensì solo fatti che riguardano la vita intima dei soggetti coinvolti, la cui riservatezza, trattandosi di informazioni particolarmente sensibili, deve essere oggetto della tutela più ampia.