Rapporti economici tra moglie e marito: come valutare le attribuzioni patrimoniali effettuate da un coniuge ad un altro coniuge
Escluso il requisito dell’arricchimento ingiustificato, poiché le spese sostenute da un coniuge si inseriscono nell’adempimento dei doveri familiari e nel comune progetto di vita, e non costituiscono, di per sé sole, fonte autonoma di credito restitutorio azionabile nei confronti dell’altro coniuge
Nell’ottica dei rapporti tra coniugi, pur a fronte di una separazione in corso o già ufficiale, le attribuzioni patrimoniali effettuate da un coniuge in favore dell’altro coniuge, oppure a beneficio della famiglia, non danno luogo ad obbligazione restitutoria né sono soggette ad azione di generale arricchimento quando, valutate nel concreto contesto della vita matrimoniale (con riferimento a durata della convivenza, fruizione del bene oggetto degli esborsi, contributo economico di entrambi i coniugi al bilancio familiare, tenore di vita complessivo), risultino complessivamente adeguate ed equilibrate rispetto alle condizioni economiche e al ruolo di ciascun coniuge.
Alla luce di tali elementi, difetta il requisito dell’arricchimento ingiustificato, poiché le spese sostenute da un coniuge si inseriscono nell’adempimento dei doveri familiari e nel comune progetto di vita, e non costituiscono, di per sé sole, fonte autonoma di credito restitutorio azionabile nei confronti dell’altro coniuge.
Questo il quadro tracciato dai giudici (ordinanza numero 23746 del 21 luglio 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso originato dall’istanza con cui un uomo ha chiesto la condanna dell’ex moglie al rimborso delle somme da lui spese (e mutuate da un istituto bancario) per l’acquisto della casa coniugale, per il pagamento dei premi di alcune polizze di assicurazione e per un’auto in uso alla donna, specificando che dette questioni economiche non erano state esaminate e risolte nell’accordo di separazione.
Linea di pensiero comune per i giudici di merito e per i magistrati di Cassazione: nulla a pretendere per l’uomo.
Decisiva una constatazione: le attribuzioni patrimoniali poste in essere dall’uomo nel corso della vita matrimoniale sono risultate adeguate al tenore complessivo di vita dei coniugi, atteso che perlomeno fino al 2006 anche la donna aveva contribuito sensibilmente al bilancio familiare, e che solo da detto anno in poi, con la nascita della seconda figlia, ella aveva convertito il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in tempo parziale. Ulteriore elemento valorizzato è la circostanza che, a fronte di esborsi documentati (per oltre 12mila euro) da parte dell’uomo, per lavori di ristrutturazione dell’immobile, egli vi ha vissuto, in costanza di matrimonio, per diciassette anni, e ciò rendeva adeguato il suo apporto, e non suscettibile di dare luogo a obbligazione restitutoria.