In autostrada vettura impatta contro un detrito: la mancata precedente segnalazione di altri automobilisti non esclude la responsabilità dell’ente proprietario

Necessaria, precisano i giudici, una prova rigorosa della repentinità dell’insorgenza del fattore di danno e dell’espletamento di un’idonea, efficace ed immanente attività di controllo e vigilanza volta alla rimozione tempestiva della condizione di pericolo

In autostrada vettura impatta contro un detrito: la mancata precedente segnalazione di altri automobilisti non esclude la responsabilità dell’ente proprietario

In tema di responsabilità dell’ente proprietario di una strada, ove la situazione di pericolo sia dovuta ad una alterazione dello stato della cosa per cause estrinseche ed estemporanee, create da soggetti terzi, ai fini dell’esonero da responsabilità dell’ente occorre la prova rigorosa della repentinità dell’insorgenza del fattore di danno e dell’espletamento di un’idonea, efficace ed immanente attività di controllo e vigilanza volta alla rimozione tempestiva della condizione di pericolo Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 29632 del 18 novembre 2024 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ad un’azione risarcitoria avanzata nei confronti di ‘Autostrade per l’Italia’ da un automobilista che con la propria vettura, nel maggio del 2016, mentre percorreva l’autostrada ‘A1’, impattò, nella terza corsia di marcia, contro un detrito – parte degli scalini in plastica di accesso alla cabina di un trattore stradale – presente sulla carreggiata. Impossibile, sanciscono i giudici, ipotizzare l’imprevedibilità del fattore esterno causa del danno dalla mera assenza di segnalazioni da parte degli altri automobilisti, senza accertare che l’alterazione della sede stradale dovuta alla presenza del detrito causa del danno fosse stata così istantanea ed improvvisa da rendere impossibile per il custode, ossia ‘Autostrade per l’Italia’, un concreto intervento di ripristino, verificando non già la predisposizione astratta di un piano di interventi ma, nello specifico, se questi vi fossero stati e fossero stati idonei. In generale, comunque, l’esonero da responsabilità dell’ente custode richiede una prova rigorosa della repentinità dell’insorgenza del fattore di danno e dell’espletamento di un’idonea, efficace ed immanente attività di controllo e vigilanza dell’ente custode volta alla rimozione tempestiva della condizione di pericolo, attività che, tornando alla vicenda in esame, certo non può dirsi idoneamente esplicata affidandosi unicamente alle segnalazioni degli utenti della strada, mera – e, per di più, soltanto eventuale o episodica – espressione di senso civico. Necessario, invece, accertare, onde escludere la responsabilità altrimenti inevitabilmente incombente sul custode della cosa, che l’alterazione della sede stradale, cioè a dire la presenza su di essa del detrito causa del danno, sia stata così istantanea ed improvvisa da non rendere possibile, secondo un criterio di normalità causale, esigere dal custode un concreto intervento di ripristino od eliminazione della modifica pericolosa.

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