Illegittimo il volantinaggio sindacale che disturba l’attività lavorativa

Confermata la sanzione nei confronti del dipendente che, addobbato come ‘uomo sandwich’, ha portato a spasso su petto e schiena un comunicato sindacale

Illegittimo il volantinaggio sindacale che disturba l’attività lavorativa

L’attività di proselitismo sindacale con diffusione di comunicati sindacali nei luoghi di lavoro è legittima se svolta entro gli spazi comunicativi messi a disposizione dal datore e, comunque, in modo tale da non recare pregiudizio al normale svolgimento della vita aziendale sotto il profilo funzionale e produttivo. Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 24595 del 13 settembre 2024 della Cassazione), i quali hanno ritenuto illegittimo il volantinaggio realizzato da un lavoratore, addobbato come ‘uomo sandwich’, con affissione di un comunicato sindacale su petto e schiena del lavoratore per l’intera giornata lavorativa, in quanto avvenuto fuori degli spazi consentiti e fonte di costante disturbo per l’attività lavorativa. Sacrosanta, quindi, la sanzione decisa dall’azienda, ossia otto giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. Pe meglio inquadrare la questione, i giudici ribadiscono che l’attività di proselitismo sindacale nei luoghi di lavoro è consentita soltanto se effettuata senza pregiudizio per il normale svolgimento dell’attività aziendale, alla luce delle concrete modalità organizzative dell’impresa e del tipo di lavoro cui sono addetti i destinatari delle comunicazioni. Inoltre, pur non essendovi alcun divieto di svolgere tale attività durante l’orario di lavoro, occorre non solo che essa sia compiuta da lavoratori in regolare permesso (quali i dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale), ma anche che, per le modalità e le cautele in concreto adottate, risulti di fatto non pregiudicato l’ordinario svolgimento della vita aziendale, sotto il normale profilo funzionale e produttivo. Ragionando in questa ottica, quindi, la particolare attività di volantinaggio realizzata, nel caso specifico, dall’’uomo sandwich’, per la durata dell’esposizione, impositiva della costante vista del materiale sindacale per la durata dell’intera prestazione lavorativa, è valutabile, secondo i giudici, come fonte di distrazione costante e dunque recare pregiudizio all’ordinario svolgimento della vita ed attività aziendale.

news più recenti

Mostra di più...