Conducente in condizioni psico-fisiche precarie: l’incidente mortale capitatogli può essere addebitato anche al proprietario del mezzo

Necessario valutare, nello specifico, il nesso causale innescato dall’affidamento del mezzo al conducente risultato positivo ai cannabinoidi e privo della prevista abilitazione di guida

Conducente in condizioni psico-fisiche precarie: l’incidente mortale capitatogli può essere addebitato anche al proprietario del mezzo

Assume cannabinoidi, si mette alla guida, fa incidente e muore: possibile, comunque, la colpevolezza del proprietario che gli ha affidato il mezzo.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (sentenza numero 7582 del 25 febbraio 2026 della Cassazione), chiamati ad esaminare il contenzioso relativo ad un episodio, risalente all’aprile del 2010 e conclusosi in maniera drammatica, verificatosi in un piccolo paese in provincia di Siracusa.
Tutto avviene in pochi drammatici minuti: Quirino – nome di fantasia –, proprietario e custode di un motociclo ‘KTM’ da cross di cilindrata 600 centimetri cubici – non immatricolato, privo di targa e di copertura assicurativa, e quindi non idoneo alla circolazione su strada, si scoprirà poi – e destinato esclusivamente all’uso su pista, lo affida – colposamente, secondo l’accusa – a Franco, pur essendo quest’ultimo sprovvisto della patente di guida ‘categoria A’, per guidarlo nel centro abitato del paese. Dopo un primo giro, durante il quale il motore si spegne e viene riavviato con l’intervento del proprietario della moto, Franco prosegue l’esperienza immettendosi sulla viabilità urbana ma, subito dopo, perde – autonomamente, si appurerà poi – il controllo del mezzo e cade rovinosamente a terra, riportando un grave trauma cranico con emorragia cerebrale.
Poco prima della mezzanotte di quella drammatica giornata, Franco, a seguito delle lesioni riportate, muore in ospedale.
Gli agenti di Polizia Municipale intervenuti sul posto accertano la natura autonoma del sinistro, rilevando tracce di frenata e una macchia di sangue a distanza significativa dal punto d’impatto, elementi ritenuti indicativi di una velocità non adeguata, mentre il motociclo, rinvenuto successivamente nel garage di Quirino, presenta danni compatibili con l’incidente, senza evidenza di guasti o anomalie meccaniche.
A completare il quadro, infine, alcuni dettagli non secondari: Quirino è risultato titolare della sola patente di ‘categoria B’, abilitante alla guida di motocicli fino a 125 centimetri cubici, e, difatti, era solito condurre veicoli di cilindrata inferiore; in ospedale, Franco viene sottoposto ad accertamenti tossicologici, che evidenziano una positività ai cannabinoidi e a sostanze di tipo benzodiazepinico.
Tutti gli elementi raccolti pongono sotto accusa Quirino: gli viene contestato, difatti, il reato di omicidio colposo.
In primo grado arriva una pronuncia di condanna. In secondo grado, invece, i giudici optano per l’assoluzione, ritenendo esistente un ragionevole dubbio in ordine alla riconducibilità causale dell’evento alla condotta di Quirino.
Nello specifico, pur essendo evidente in capo a Quirino una posizione di garanzia derivante dalla qualità di proprietario e custode del veicolo, con annessa responsabilità per avere affidato il motociclo a soggetto privo della prescritta abilitazione alla guida, per i giudici d’Appello la violazione addebitabile a Quirino non è prevalente, a fronte della condotta imprudente della vittima, inesperta nella guida di motocicli di elevata potenza, anche perché sono emersi elementi istruttori attestanti una certa esperienza di Franco nella guida di motocicli da cross, senza poi dimenticare l’esito del giudizio civile promosso dai genitori di Franco, conclusosi con il rigetto della loro domanda di risarcimento.
Decisivo, infine, per i giudici d’Appello, il riferimento alla positività della vittima a sostanze dotate di effetti sedativi e psicotropi, poiché tale condizione, ignota e imprevedibile per il proprietario del mezzo, è astrattamente idonea a integrare una causa autonoma ed esclusiva dell’evento mortale, tale da interrompere il nesso causale e da fondare un ragionevole dubbio sulla responsabilità di Quirino.
A rimettere tutto in discussione provvedono i magistrati di Cassazione, i quali censurano la valutazione compiuta in Appello e centrata sulla idoneità, accertata in sede di esame anatomopatologico, della positività della vittima ai cannabinoidi a costituire causa autonoma e sufficiente a determinare il mancato controllo del mezzo e quindi l’evento morte.
Su questo fronte, però, secondo i giudici di Cassazione manca il necessario supporto argomentativo, il quale postula adeguato accertamento anche scientifico.
In particolare, con riferimento alla ritenuta idoneità della mera positività della vittima ai cannabinoidi a integrare una causa autonoma ed esclusiva dell’evento letale, non basta l’enunciazione di un esito tossicologico per affermare l’interruzione del nesso causale innescato dall’affidamento della motocicletta a Franco, privo della prevista abilitazione ma, in ipotesi, capace di guidarla, per ricondurre la causa unica dell’accaduto alla sua capacità di guida, ridotta dall’assunzione di stupefacente, e non alla sua imperizia. Viceversa, si sarebbe dovuto seguire un rigoroso accertamento di ciascun elemento della catena causale che ha poi portato all’evento mortale. E di tutte tali condizioni si sarebbe dovuta predicare, in termini di certezza, la loro esclusiva valenza causale nella causazione dell’evento. Infatti, nei confronti delle concause non solo sopravvenute, ma anche preesistenti e simultanee, la presunzione di pari valenza nel rapporto di causalità può essere vinta, con preminenza di una sola causa, a condizione che vi sia una prova che essa sia stata da sola sufficiente a determinare l’evento. La sussistenza di una condotta antigiuridica in cui versi uno degli utenti della strada, con violazione di norme del ‘Codice della strada’, non è di per sé sufficiente per affermare la sua responsabilità, esclusiva o concorrente, per l’evento dannoso prodotto se non si dimostra l’esistenza del nesso causale tra la suddetta condotta violatrice e l’evento, sanciscono i giudici di Cassazione.
Analizzando quanto successo in provincia di Siracusa, la eventuale responsabilità del ‘centauro’ messosi alla guida del motoveicolo, avendo in precedenza assunto cannabinoidi, non costituisce, in quanto tale, causa o concausa dell’evento lesivo che sia derivato dal successivo incauto affidamento del mezzo da parte dell’ignaro proprietario, se non è provato che per effetto della condotta del motociclista il mezzo subì uno sbandamento o altro incongruo movimento che contribuì alla determinazione dell’evento, precisano i giudici di Cassazione, fornendo una chiara ‘linea guida’ per i giudici d’Appello, chiamati a riesaminare la vicenda per accertare la eventuale responsabilità penale di Quirino.

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