Assegno di mantenimento: legittimo il versamento al figlio maggiorenne anche se sottoposto ad amministrazione di sostegno
Inappuntabile, nella vicenda presa in esame dai giudici, il comportamento dell’uomo, il quale ha eseguito i pagamenti non soltanto in favore dell’effettivo creditore ma anche al soggetto che appariva legittimato a riceverlo
Legittimo il versamento dell’assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne anche se sottoposto ad amministrazione di sostegno.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 33335 del 20 dicembre 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso tra due ex coniugi, contenzioso centrato sulla pretesa avanzata da una donna nei confronti dell’ex marito, pretesa quantificata in oltre 20mila euro e relativo al presunto mancato versamento dell’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne.
A salvare l’uomo, però, è un dettaglio: nel settembre 2017 è stata aperta amministrazione di sostegno in favore del figlio della coppia, nominando amministratore un terzo, e il padre ha quindi versato il contributo al mantenimento sul conto corrente del figlio, di cui il giudice tutelare aveva disposto l’apertura, stabilendo che su detto conto, sottoposto a vincolo, dovessero confluire tutti gli emolumenti e redditi presenti e futuri spettanti a qualsiasi titolo al beneficiario.
Di conseguenza, per i giudici di merito, il pagamento diretto fatto dal padre al figlio maggiorenne, con versamento sul conto corrente a lui dedicato ed intestato all’amministratore di sostegno, è non solo autorizzato ma dovuto, visto che solo costui, in virtù del provvedimento, può operare su quel conto per la gestione degli interessi del beneficiario.
Per i giudici terzo grado bisogna partire da una premessa: il giudice tutelare non può modificare, aprendo l’amministrazione di sostegno, le condizioni di divorzio vigenti tra i genitori del beneficiario. Però, con il decreto di apertura della misura di protezione si modifica la condizione giuridica del beneficiario, che in questo caso è l’effettivo creditore della prestazione genitoriale. Il soggetto avente diritto al mantenimento, come correttamente sancito in Appello, è pur sempre il figlio, e il pagamento dell’assegno in mani della madre è una modalità di assolvimento dell’obbligo che il genitore ha nei confronti del figlio.
Detto ciò, però, i giudici d’Appello non hanno ritenuto che il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno fosse idoneo a modificare le condizioni di divorzio, ma ha valorizzato la circostanza che con esso, in conformità alle istanze del beneficiario, era stato nominato a quest’ultimo un legale rappresentante, legittimato a gestirne il patrimonio e i redditi così da consentirgli anche una certa autonomia dai genitori per la gestione del denaro.
Ragionando in questa ottica, a fronte della richiesta avanzata dalla donna nei confronti dell’ex marito, è legittima l’eccezione sollevata dall’uomo, il quale ha spiegato di avere legittimamente eseguito il pagamento del debito nelle mani di chi appariva legittimato a riceverlo, in virtù di un provvedimento giudiziale. E questa eccezione è idonea a paralizzare la pretesa della donna relativamente agli anni in cui ella non solo non era più convivente con il figlio, ma non era nemmeno la persona che se ne prendeva cura, e il padre aveva assolto diversamente ai suoi obblighi.
A completare il quadro, poi, l’atteggiamento della donna, che ha scelto di disinteressarsi delle problematiche del figlio, problematiche delle quali era a conoscenza. Per i giudici, difatti, tale atteggiamento concreta una delega di gestione che sottende l’accettazione delle soluzioni trovate dall’altro genitore.
Tale valutazione è conforme al nostro sistema normativo, in quanto valorizza il comportamento della madre che, disinteressandosi del figlio, la cura dei cui interessi era stata affidata ad un terzo nominato amministratore di sostegno, ha creato una apparenza del diritto, sulla accettazione delle soluzioni trovate dall’altro genitore, vale a dire che fosse un altro il soggetto legittimato a ricevere il pagamento e cioè il figlio stesso – effettivo creditore – tramite il pagamento sul conto corrente vincolato. Apparenza del diritto in questo caso collimante con quanto risultante da pubblici registri, in ragione della misura di protezione che modificava la condizione giuridica del figlio, attribuendogli un gestore dei suoi interessi diverso dalla madre.
Inappuntabile, quindi, in conclusione, il comportamento dell’uomo, il quale ha eseguito i suoi pagamenti non soltanto in favore dell’effettivo creditore – e non vi è ragione di dubitare che le somme siano state impiegate nell’interesse del figlio, sotto il controllo del giudice tutelare – ma anche al soggetto che appariva legittimato a riceverlo, in base a circostanze univoche, date, da un lato, dal provvedimento giudiziale di nomina di un amministratore di sostegno e della indicazione del conto corrente su cui dovevano confluire tutti i redditi del beneficiario, e, dall’altro, dal comportamento della madre come delega di gestione che sottende l’accettazione delle soluzioni trovate dall’altro genitore.