Valida la riunione in un Comune lontano

Tocca al condòmino impossibilitato a partecipare, a causa della fissazione della riunione in un luogo troppo distante, provare tale assoluta impossibilità

Valida la riunione in un Comune lontano

Impossibile catalogare come inidoneo il luogo di riunione dell’assemblea, indicato dall’amministratore, poiché non in grado di consentire la presenza di tutti i condòmini, solo perché collocato in un territorio comunale diverso da quello su cui sorge il palazzo. Questo il chiarimento fornito dai giudici (sentenza del 27 gennaio 2025 del Tribunale di Messina), i quali sottolineano un dettaglio importante: il Codice Civile non precisa il luogo in cui deve svolgersi l’assemblea condominiale, stabilendo solo che l’avviso di convocazione debba contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In generale, poi, il luogo scelto per la riunione deve consentire la più ampia partecipazione possibile, e in quest’ottica servono l’idoneità fisica e morale del luogo stesso, la certezza, l’accessibilità, l’adeguatezza, la riservatezza e la comodità. Ciò detto, le riunioni possano tenersi anche al di fuori del Comune ove è ubicato il condominio e, in tali casi, è onere del condòmino impossibilitato a partecipare a causa della fissazione della riunione in un luogo troppo distante a dover provare, in concreto, tale assoluta impossibilità, anche considerata la facoltà di cui dispongono i condomini di far ricorso allo strumento della

delega. Analizzando poi la vicenda oggetto del contenzioso, il luogo scelto per la riunione pare rispecchiare pienamente le condizioni di idoneità, trattandosi di uno studio professionale che, in quanto tale, garantisce certamente i requisiti di certezza e riservatezza e che, pur trovandosi al di fuori del Comune su cui sorge l’edificio condominiale, è collocato in un Comune limitrofo della medesima provincia e risulta facilmente raggiungibile e, pertanto, adeguato e facilmente accessibile.

news più recenti

Mostra di più...