Tutale del figlio minore: no all’imposizione del percorso psicoterapeutico per il genitore
Tale prescrizione comporta comunque, anche se ritenuta non vincolante, un condizionamento al fine di realizzare la maturazione personale della parte, rimessa esclusivamente al suo diritto di autodeterminazione
Stop al Tribunale per i minorenni che ritiene di potere imporre un percorso psicoterapeutico ad un genitore nell’ottica di tutelarne il figlio.
Questa la decisione dei giudici (ordinanza numero 3292 del 14 febbraio 2026 della Cassazione) alla luce delle obiezioni sollevate da un uomo, il quale ha impugnato il provvedimento con cui gli è stato imposto un presidiato percorso di psicoterapia, da eseguirsi privatamente, e gli è stato inflitto l’ammonimento al contenimento dell’aggressività e a non proporsi con prepotenza alla ex moglie e ai figli.
Queste misure sono state tutte adottate in funzione della tutela dei minori e delle relazioni familiari, a fronte della accertata condotta pregiudizievole dell’uomo nei confronti dei figli, ma esse, sanciscono i giudici di Cassazione, sono comunque prive di validità, poiché, in tema di affidamento dei figli minori, la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale e di un altro, da seguire insieme, di sostegno alla genitorialità, comporta comunque, anche se ritenuta non vincolante, un condizionamento, e ciò è in palese contrasto con quanto stabilito dalla Costituzione, atteso che, mentre l’intervento per diminuire la conflittualità, richiesto dal giudice al ‘Servizio Sociale’, è collegato alla possibile modifica dei provvedimenti adottati nell’interesse del minore, la prescrizione di un percorso psicoterapeutico è connotata dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione.
Tirando le somme e tornando alla specifica vicenda, la previsione del percorso di psicoterapia, giustificata dall’intento propositivo di favorire il recupero del rapporto compromesso tra genitore e figli, esula dalle prescrizioni, miranti a tutelare i minorenni da condotte pregiudizievoli, che è possibile assumere, mentre riguarda una scelta rimessa all’autodeterminazione personale.