Responsabilità solidale del socio con gli amministratori: necessario l’atto di gestione dannoso e necessaria la consapevolezza dell’atto stesso
Fondamentale, a livello oggettivo, l’accertamento del compimento da parte del socio dell’atto di gestione rivelatosi dannoso
In tema di società a responsabilità limitata, la responsabilità solidale del socio con gli amministratori, come prevista dal Codice Civile, si determina, a livello oggettivo, con l’accertamento del compimento da parte del socio dell’atto di gestione rivelatosi dannoso o con la consapevole autorizzazione o induzione, da parte sua, al relativo compimento da parte dell’organo amministrativo e, a livello soggettivo, con l’accertamento della piena e preordinata consapevolezza da parte del socio del compimento dell’atto stesso, qualificabile come stato soggettivo doloso e non già meramente colposo.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 32545 del 13 dicembre 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso relativo agli addebiti mossi ad amministratori, sindaci e liquidatore di una società a responsabilità limitata a fronte del danno arrecato al fallimento della stessa società in conseguenza di comportamenti illeciti riferibili, tra l’altro, ad un’erronea rivalutazione del valore di immobili aziendali e alla errata quantificazione della perdita evidenziata nel bilancio, con conseguente invalidità del ripianamento perdite deliberato e prosecuzione di attività in condizione di scioglimento
In premessa, comunque, i giudici di Cassazione partono da quanto stabilito dal Codice Civile in materia di responsabilità dei soci e controllo degli amministratori.
La norma prevede un’ipotesi peculiare di estensione in via solidale al socio non amministratore di ‘s.r.l.’ della responsabilità per i danni derivanti come conseguenza della gestione della società a opera dei suoi amministratori. La ragione di una siffatta previsione è da ritenersi eccentrica rispetto al paradigma generale delle società di capitali – e segnatamente di quella per azioni – laddove ben netta si staglia la distinzione organica tra i proprietari della società (i soci) e i suoi gestori (gli amministratori), che hanno in linea astratta compiti e responsabilità del tutto distinte tra loro, non confondibili e non cumulabili. Sennonché, è noto che la riforma delle società di capitali, datata 2003, ha arrecato una profonda trasformazione alla struttura della ‘s.r.l.’, allontanandone il modello da una ‘mini s.p.a.’, come essa poteva definirsi in applicazione della precedente normativa (assai ricca di rinvii alla disciplina della ‘s.p.a.’ e correlativamente povera di norme caratterizzanti il tipo sociale), per farne un tipo sociale del tutto autonomo, caratterizzato peraltro da un deciso avvicinamento al tipo delle società di persone. Anche la norma in esame, al pari di altre (si pensi all’eliminazione dei quorum per l’esercizio dell’azione di responsabilità contro gli amministratori a opera dei soci), si pone quale concreto esempio di tale mutamento tipologico.
Il fondamento della possibilità di concepire che il socio della ‘s.r.l.’ possa essere chiamato a rispondere in solido con gli amministratori risiede nella constatazione che nella nuova ‘s.r.l.’ egli ha un peso assai maggiore che nella precedente, specie in termini di diritti amministrativi riconosciuti dal nuovo impianto normativo (espressi negli ampi poteri di ispezione e di controllo dell’attività gestoria). Una maggiore caratterizzazione del ruolo e dell’importanza della soggettività del socio di ‘s.r.l.’ che, a determinate condizioni, può comportare anche una sua responsabilità per fatti di gestione, cosa che resta escluso nel modello della ‘s.p.a.’, ove persiste – ed anzi la riforma ha addirittura enfatizzato – una rigida distinzione dei ruoli tra gli organi sociali e nella quale il socio è sostanzialmente un finanziatore della società, assai più interessato alla redditività del suo investimento che all’esercizio dei poteri amministrativi all’interno della compagine sociale.
La ‘s.r.l.’ riformata si caratterizza, dunque, per forme di impresa nelle quali il ruolo del socio è centrale: all’ampliamento dei suoi poteri corrisponde, peraltro, anche l’eventualità, contemplata dalla norma, che a determinate condizioni il socio non amministratore possa concorrere con l’amministratore nella responsabilità derivante dall’aver cagionato un danno alla società, agli altri soci o ai terzi.
La formulazione letterale della norma del Codice Civile, laddove fa riferimento alla decisione o alla autorizzazione del socio rispetto al compimento dell’atto dannoso, è inequivoca nel senso di equiparare il fondamento della sua responsabilità a quella degli amministratori: i fatti attribuiti al socio debbono essere fatti di gestione, che egli abbia concorso a prendere con gli amministratori o che abbia, comunque, consapevolmente autorizzato o indotto gli amministratori a prendere. Il socio, pur non formalmente amministratore, per effetto di tali condotte diviene sostanzialmente amministratore e degli eventuali effetti dannosi connessi alla deliberazione o all’attuazione del deliberato risponde in solido con gli amministratori formali della ‘s.r.l.’. Il vincolo di solidarietà si individua, quindi, non solo nell’eadem res debita (l’importo del danno quantificato per effetto delle condotte sopra riassunte poste in essere dal socio o dagli amministratori successivamente all’intervento gestorio del socio), ma soprattutto nell’eadem causa obligandi, che si identifica nell’accertato concorso del socio non amministratore in un’attività tipicamente gestoria.
Ciò detto a livello di accertamento oggettivo della condotta, va rilevato che il legislatore ha, tuttavia, inteso colorare l’elemento soggettivo del comportamento del socio in maniera assai marcata, introducendo nella previsione normativa in esame l’avverbio ‘intenzionalmente’. L’interpretazione di tale requisito è nel senso che con tale precisazione il legislatore ha inteso limitare la responsabilità in estensione del socio alle sole ipotesi in cui sia possibile ravvisare una consapevolezza e una volizione del comportamento, qualificabile come stato soggettivo doloso: la responsabilità sussiste solo se il socio non amministratore si è rappresentato le conseguenze della sua condotta (in termini di influenza sulla gestione) e ha ciononostante voluto porre in essere il comportamento di ingerenza. A tanto si perviene considerando che, al netto del sopra argomentato maggior tasso di personalizzazione della ‘s.r.l.’, il presupposto del concorso nella causazione del danno da parte del socio si identifica correttamente solo come conseguenza della sua decisione, consapevole e cosciente, di ingerirsi con il proprio comportamento nella gestione della società, in concorso con gli amministratori formali.
Estendere il presupposto anche a ipotesi di mera colpa, oltre a non mostrarsi allineato con l’interpretazione classica dell’avverbio ‘intenzionalmente’, che il legislatore utilizza comunemente per indicare il dolo, finirebbe anche con ampliare l’ambito oggettivo di applicazione della norma a ipotesi di semplice ignoranza, inerzia o noncuranza da parte del socio nell’esercizio dei pur penetranti poteri ispettivi assicuratigli dalla legge, un’estensione, questa, da ritenersi del tutto eccessiva rispetto alle indubbiamente gravi conseguenze che la condanna risarcitoria determina nel patrimonio del socio stesso.
Ampliando il ragionamento, poi, i giudici precisano che il socio non risponde con l’amministratore per mala gestio in relazione a qualsivoglia condotta riferibile alla propria condizione di organo proprietario della società, ma solo di quei comportamenti: che siano qualificabili come gestori (nel senso che, benché riferibili al socio non amministratore, finiscano per essere attività propriamente riconducibili alle competenze degli amministratori di ‘s.r.l.’); che abbiano finito per condizionare gli amministratori nell’atto gestorio deliberato e attuato, poi rivelatosi dannoso. Il tutto alla condizione che il socio non amministratore abbia voluto il comportamento dannoso stesso, ossia se lo sia rappresentato nei termini di volontà di porlo in essere.
In ciò, quindi, si sostanzia l’avverbio ‘intenzionalmente’, che il legislatore ha voluto introdurre proprio per limitare l’estensione della responsabilità del socio non amministratore, escludendo non solo i comportamenti non voluti, ma anche quelli che siano posti in essere con un atteggiamento non intenzionale, per tale intendendosi con uno stato soggettivo equiparabile a tutte le forme di colpa.
Il perimetro di indagine da osservare per poter rettamente estendere al socio non amministratore la responsabilità in esame è, quindi, sotto il profilo soggettivo, individuato nell’accertamento dell’intenzionalità del comportamento, dovendo ritenersi inidonee a fondare detta responsabilità le condotte poste in essere senza alcuna consapevolezza delle conseguenze (id est: comportamenti involontari, perché posti in essere inconsapevolmente, cioè per colpa, in tutte le sua articolazioni giuridiche). Tanto è, a un tempo, necessario e sufficiente a legittimare l’applicazione del Codice Civile, laddove alcuna necessità appare essere ricavabile, né dalla lettera della norma, né dalla complessiva ricostruzione sistematica della natura della s.r.l. riformata, per come sopra riassunta, di pervenire anche all’accertamento della preventiva consapevolezza da parte del socio delle conseguenze necessariamente dannose del suo operare.
Ciò che rileva testualmente nella norma, e che sistematicamente si staglia come limitazione dell’estensione della responsabilità, è l’intenzionalità del comportamento
Per chiudere, infine, un’ultima considerazione: che il socio risponda solo per dolo, e l’amministratore formale in ogni caso, dipende dal fatto che, per quanto avvicinata al sistema delle società di persone, la ‘s.r.l.’ è pur sempre una società di capitali, come tale fondata, in base alla teoria organicistica, su una netta distinzione tra gli organi, che hanno diritti e doveri del tutto diversi e distinti tra loro, per cui solo in casi eccezionali la responsabilità di un organo (nella specie, del socio) può esondare nella responsabilità di un altro (nelle specie, dell’amministratore). Il che spiega, quindi, perché l’amministratore risponda del danno arrecato anche per situazioni imputabili a titolo di colpa e il socio non amministratore, invece, a titolo di solo dolo.