Paziente esce dalla ‘casa di riposo’ e viene ritrovata morta assiderata: responsabilità addebitabile alla struttura

Le strutture sanitarie e assistenziali che accolgono persone anziane o invalide assumono, in forza del contratto atipico di spedalità, obblighi di vigilanza e custodia che non possono essere esclusi da clausole regolamentari interne

Paziente esce dalla ‘casa di riposo’ e viene ritrovata morta assiderata: responsabilità addebitabile alla struttura

Le strutture sanitarie e assistenziali che accolgono persone anziane o invalide assumono, in forza del contratto atipico di spedalità, obblighi di vigilanza e custodia che non possono essere esclusi da clausole regolamentari interne, dovendo tali obblighi essere valutati in relazione alle condizioni fisiche e psichiche dell’assistito, conosciute o conoscibili durante la permanenza nella struttura. La responsabilità per l’inadempimento di tali obblighi si configura come responsabilità per fatto proprio della struttura, Codice Civile alla mano, quando la condotta omissiva sia riferibile al soggetto giuridico attraverso l’operato dei propri dipendenti.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 26320 del 29 settembre 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso originato da un drammatico episodio verificatosi in una ‘casa di riposo’.
Rilevanti, ovviamente, i fatti. In sostanza, una donna, riconosciuta giudizialmente invalida al 100 per cento, perché affetta da demenza senile con gravi turbe di comportamento e parkinsonismo, viene affidata ad una ‘casa di riposo’, gestita da una cooperativa sociale, a fronte del pagamento di una retta mensile. Durante la permanenza nella ‘casa di riposo’, però, la madre scompare e, dopo lunghe ricerche, viene trovata, il pomeriggio del giorno successivo, a 600 metri di distanza dalla struttura, deceduta per assideramento.
A fronte di tale drammatico episodio, il figlio della donna cita in giudizio la cooperativa sociale, chiedendone la condanna, per omissione della vigilanza e della custodia, al risarcimento dei danni biologico e per perdita del rapporto parentale, iure proprio, biologico terminale e morale catastrofale, iure hereditatis, nonché patrimoniale per spese funerarie e perdita del contributo materiale familiare.
Per i giudici di merito è legittima la richiesta risarcitoria avanzata dal figlio della donna. Ciò perché la struttura si era impegnata, con contratto atipico di spedalità, alla cura sanitaria e alla salvaguardia della persona, non incidendo, l’eventuale stato d’incapacità d’intendere e volere, sulla sussistenza di tali obblighi, bensì solo sulle relative modalità. Pertanto, le difformi clausole del regolamento della ‘casa di riposo’ non potevano escludere obblighi nascenti dalla conoscenza dello stato fisico dell’assistita, affetta in specie da Alzheimer, tanto più in quanto la permanenza durava da un anno e otto mesi.
Ne deriva la prevedibilità di condotte come quella che aveva portato alla scomparsa e poi la morte.
A chiudere il cerchio provvedono i giudici di Cassazione, sancendo, in via definitiva, la responsabilità della struttura per fatto proprio, derivante dal perfezionato contratto atipico di spedalità, che doveva ritenersi includere gli obblighi di vigilanza, non ostandovi le inefficaci previsioni regolamentari interne né le dichiarazioni della figlia, dichiarazioni con cui la donna veniva indicata come parzialmente autosufficiente e non pericolosa per gli altri,
all’ingresso nella ‘casa di riposo’, posta la necessaria conoscenza, da ritenere emersa in fatto e consolidatasi nel corso della non breve permanenza, della donna.

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