Educazione Fisica all’aperto: niente risarcimento per l’incidente capitato allo scolaro

Decisivo il riferimento alla dinamica. Irrilevante il riferimento al contesto anomalo, ossia un’area adibita, di norma, a parcheggio

Educazione Fisica all’aperto: niente risarcimento per l’incidente capitato allo scolaro

Niente risarcimento per il giovanissimo allievo che, durante l’ora di Educazione Fisica, inciampa su un compagno e finisce a terra. Irrilevante, chiariscono i giudici (ordinanza numero 12326 del 2 maggio 2026 della Cassazione), il fatto che l’episodio sia avvenuto non all’interno della palestra della scuola bensì all’aperto, in un’area adibita, di norma, a parcheggio.
Decisiva invece la dinamica dell’incidente, addebitabile alla condotta dell’alunno danneggiato.
Scenario dei fatti è una scuola elementare in provincia di Messina, o, per dirla meglio, un’area, esterna alla struttura, adibita a parcheggio ed utilizzata eccezionalmente per consentire ai giovanissimi allievi di poter regolarmente svolgere l’ora di Educazione Fisica. E proprio in quel contesto un ragazzino di terza elementare, durante la pratica di un gioco denominato ‘palla avvelenata’, nell’esultare per la vittoria riportata, inciampa in un compagno di classe, stesosi per terra, e cade, facendosi male.
Inevitabile l’istanza risarcitoria avanzata dai genitori dello scolaro nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione e nei confronti della direzione didattica.
A loro avviso non ci sono dubbi sulla responsabilità dell’istituto scolastico, che ha consentito lo svolgimento dell’ora di Educazione Fisica in un luogo non adeguato, generalmente adibito a parcheggio, mentre gli insegnanti non hanno adeguatamente sorvegliato gli alunni loro affidati.
Per i giudici di merito, però, a sorpresa, i due genitori non possono pretendere nulla. Ciò perché ci si trova di fronte ad un danno cagionato dall’alunno a sé stesso, e, ricostruito l’episodio, si è appurato che la condotta del bambino, di correre ed esultare improvvisamente, è stata tanto repentina che non poteva imporsi agli insegnanti un obbligo di vigilanza così capillare, pregnante e vincolante, tale da evitare un evento così poco prevedibile.
Proprio la imprevedibilità del fatto è decisiva per i giudici di merito, i quali aggiungono che su tale imprevedibilità non ha influito la particolare conformazione del luogo (pavimento dell’area), contrariamente a quanto sostenuto dai due genitori dello scolaro.
In sintesi, per i giudici di merito, alcuna influenza ha avuto sulla caduta il luogo anomalo scelto per quell’ora di Educazione Fisica, anche perché il movimento del ragazzo è stato tanto repentino da non poter essere previsto ed evitato dagli insegnanti.
Questa visione è condivisa e confermata dai magistrati di Cassazione, i quali respingono le obiezioni sollevate direttamente dallo scolaro danneggiato, intanto divenuto maggiorenne, osservando che Ministero e istituto scolastico hanno provato che l’evento è stato imprevedibile e, quindi, non poteva essere evitato.
Per quanto concerne, poi, l’addebito mosso agli insegnanti, (e all’istituto), e cioè aver fatto svolgere la lezione di Educazione Fisica in un luogo non adatto, ossia in un’area adibita a parcheggio la cui pavimentazione era insidiosa, i magistrati di Cassazione sono netti: nonostante l’oramai ex scolaro abbia sostenuto che la condizione del suolo ha favorito la caduta, si è escluso un qualunque nesso di causa tra la condizione del pavimento e la caduta. In sostanza, l’allora bambino sarebbe caduto ugualmente ed avrebbe riportato i medesimi danni se il pavimento fosse stato quello dell’aula giusta per l’ora di Educazione Fisica. Anche perché la caduta è avvenuta per inciampo su un altro alunno e dunque non per le asperità del suolo, precisano i magistrati di Cassazione, i quali, infine, per quanto concerne la condotta degli insegnanti, parlano di giustificazione data dalla repentinità del movimento degli alunni.

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