Danno irrisorio: niente indennizzo per l’eccessiva durata del processo
Fondamentale il riferimento alla quantificazione del danno, superiore di pochissimo ai 1.500 euro
Per i magistrati di Cassazione, la molestia è configurabile anche quando la comunicazione è veicolata tramite ‘Messenger’, se i messaggi raggiungono direttamente il dispositivo della vittima e sono da questa immediatamente percepiti
Il superamento del termine non determina alcuna nullità rispetto all’attività di liquidazione ed esecuzione del programma di liquidazione